Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: genio militare

L’articolo in oggetto recita “… per i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, per i quali non si applicano i limiti d’importo di cui all'articolo 14…”. Questa Stazione Appaltante (SA), interpreterebbe tale norma nella seguente maniera: non si applicano le soglie comunitarie indicate dall’art. 14 del Codice per lo svolgimento dei lavori in oggetto, la realizzazione dei quali necessita spesso di un combinato d’acquisti di beni, servizi e lavori a ditta, a supporto di quanto realizzato dalle truppe e reparti specialistici del Genio militare. All’atto pratico, l’SA che sovraintende agli acquisti inquadrati nella fattispecie in parola, agirà sotto soglia anche per pratiche d’importo superiore alle cifre di cui all’art. 14, operando in tal caso ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) per l’affidamento di lavori/cottimi e lett. e) per l’acquisto di beni e servizi. Quanto precede, parrebbe confermato anche dalla relazione del Consiglio di Stato la quale, a pag. 184, individua la disciplina del settore Difesa come “speciale, autonoma e autosufficiente rispetto alla disciplina generale dei contratti pubblici”. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

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